Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’esito del concorso e dell’elenco delle sedi di lavoro disponibili. I candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l’ordine di graduatoria per ciascuno dei profili messi a concorso, fatta salva la scelta prioritaria nell’ambito dell’elenco delle sedi dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6.
Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, manifestare la scelta della sede di destinazione con modalità che saranno comunicate successivamente. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni, e in particolare per contingenti annui e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 1.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 5 bis del D. Lgs. 165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a 5 anni; pertanto in detto periodo non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1998 n. 325 in materia di mobilità compensativa ad eccezione di eventuali trasferimenti d’ufficio in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.