Il Consiglio di Stato, ha ricordato che bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d’esame non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011 della quale la sezione ne ribadisce i principi.
Sezione V sentenza n. 7780/2022 Reclutamento personale – Prevalenza procedura scorrimento graduatorie
Secondo l’Adunanza «l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso».
Inoltre il Collegio evidenzia che, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione; tuttavia vi sono casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante nuove procedure concorsuali anziché attraverso lo scorrimento di graduatorie preesistenti risulta pienamente giustificabile con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione.
Tra questi può acquistare rilievo “l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace con particolare riguardo alle prove d’esame e ai requisiti di partecipazione o anche la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”.
Fonte Ufficiale: ARAN